IL PRETORE Esaminati gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 6 luglio 1995 ed in essa parte convenuta non si e' costituita. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione e dell'udienza ex art. 183 c.p.c. venivano ammesse la prove dedotte dalla parte attrice, la quale all'udienza del 6 marzo 1996 assumendo la pendenza di trattative, chiedeva rinvio dell'assunzione delle prove ammesse. All'udienza del 6 marzo 1996, cui lacausa era stata rinviata, nessuno e' comparso e il giudicante si e' riservato, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.