IL PRETORE
   Esaminati gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata  il  6  luglio  1995  ed in essa parte convenuta non si e'
 costituita. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima  comparizione  e
 dell'udienza  ex  art.  183  c.p.c. venivano ammesse la prove dedotte
 dalla parte attrice, la quale all'udienza del 6 marzo 1996  assumendo
 la  pendenza  di  trattative,  chiedeva  rinvio dell'assunzione delle
 prove ammesse. All'udienza del 6 marzo 1996, cui  lacausa  era  stata
 rinviata,  nessuno  e'  comparso  e  il  giudicante  si e' riservato,
 occorrendo stabilire  se  al  processo  fosse  applicabile  la  norma
 dell'art.  309  c.p.c.  nel  testo risultante dal rinvio all'art. 181
 primo comma c.p.c.   nel testo inopinatamente  novellato  (o  meglio,
 come  si  vedra',  rinovellato)  dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18
 ottobre  1995  n.  432,   come   modificato   (o   meglio   aggiunto)
 dall'allegato  approvato  dall'art.  1  (ed  unico)  della  legge  di
 conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.